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Risparmio: bonus acquisto mobili elettrodomestici, tv e pc.
Tag:agenzia delle entrate, agevolazioni, anticrisi, bonifico, bonus, detrazioni, efficenza energetica, elettrodomestici, Finanziaria, Iva, mobili, pc, tv
Voglio premettere che tutto cio’ dichiarato nella circolare e’ stato esteso anche a tutto il 2010, rientrando nel progetto anticrisi. (rimangono fuori allo stato attuale i mobili, le TV e PC)
Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N.35/E
OGGETTO: Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta
efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer –
Articolo 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5
INDICE
1. I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
3. I BENI AGEVOLABILI
4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE
5. ADEMPIMENTI
6. MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE
PREMESSA
L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione,
riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di
ristrutturazioni edilizie “ limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1
luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una
detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura
del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità,
sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili,
elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al
secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e’
cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro
combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a
10.000 euro”.
1. I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA
DETRAZIONE
La nuova detrazione, come si evince dalla formulazione della norma, è
ancorata alla fruizione dell’altro beneficio fiscale previsto dall’art. 1 Legge 27
dicembre 1997 n. 449 relativamente, però, ai soli “…interventi di recupero del
patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a
partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data…”
Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio
fiscale, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di
concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni, recante il Regolamento attuativo per poter beneficiare delle
detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti
preliminari necessari alla fruizione di quest’ultima agevolazione.
In particolare, deve aver inviato, anche in data anteriore all’1° luglio 2008, al
Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro
riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori
l’1.07.2008 ovvero una data ad essa posteriore.
Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione in commento, il
legislatore richiede tuttavia che il contribuente, dopo l’invio della dovuta
comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di
ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36 per cento.
2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL
PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
Nel limitare la fruizione del nuovo beneficio “….agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali…” per i quali si
gode della detrazione prevista dal richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente
escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad
oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di
singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali.
Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge
449 del 1997, l’agevolazione prevista per l’acquisto dei mobili non potrà essere
fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa
costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità
immobiliari residenziali, relativi a:
· manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31
della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457.
La scrivente ha precisato la diversa portata di ciascuna categoria di intervento
con circolare 24 febbraio 1998, n. 57.
Per completezza, si osserva che il regime agevolativo previsto per gli
interventi di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato
dall’articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007),
come modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009
(legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura
del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e
comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità
immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la
possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore,
rispettivamente, a 75 e 80 anni).
3. I BENI AGEVOLABILI
La detrazione in argomento è relativa alle spese sostenute per l’acquisto di :
o Mobili;
o Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
o Apparecchi televisivi;
o Computer.
Ai fini della fruizione del beneficio, la norma richiede che detti beni siano
tutti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e che l’acquisto
sia effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.
Per espressa previsione normativa, l’agevolazione in commento non spetta in
caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali
elettrodomestici resta confermata la detrazione prevista dall’art. 1, comma 353, della
legge n. 296 del 2006, come prorogata dal comma 20 dell’art. 1 della Legge 24
dicembre 2007 n. 244.
Quest’ultima detrazione, pari al 20 per cento delle spese, documentate e
sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e
delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore
ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun
apparecchio, è, però, cumulabile con il beneficio introdotto dall’art. 2 del Decreto
Legge 10 febbraio 2009, n. 5.
4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE
Il secondo comma dell’art. 2 del D.L. 5/2009 precisa che “La detrazione di
cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo, e’ calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000
euro.”.
Ne consegue che il predetto importo massimo detraibile dovrà essere riferito
alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal
numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità
abitative, e sempreché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti
per fruire del beneficio previsto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
diritto al beneficio di cui all’art. 2 del Decreto in commento, dovrà essere
riconosciuto più volte così che l’importo massimo complessivo non superiore a
10.000 euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di
ristrutturazione.
5. ADEMPIMENTI
Il legislatore, poi, nel legare le due agevolazioni, più volte menzionate,
richiede che anche per l’acquisto dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale
da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
6. MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE
L’ultimo comma dell’art. 2, prevede che il Ministro per lo Sviluppo
economico effettui il monitoraggio degli effetti economici derivanti
dall’applicazione dell’agevolazione in questione sul il settore interessato. A tal fine,
il richiamato Ministero dovrà promuovere un protocollo di intenti con i soggetti
delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi,
con l’obiettivo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto dei
termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere stesse, nonché il
mantenimento delle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e
migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
La norma dispone, inoltre, l’emanazione da parte dello stesso Ministero di un
decreto che stabilisca le modalità da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto
degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni
datoriali e sindacali.
La disposizione di cui al comma 3, finalizzata a garantire il mantenimento dei
livelli occupazionali nelle filiere produttive e distributive, non subordina
all’adozione dei provvedimenti indicati l’applicazione del beneficio fiscale, il quale
è comunque applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009 .
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
circolare vengano applicati con uniformità.
da : Agenziaentrate
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E’ certa la proroga del bonus mobili per il 2010? Nel bonifico che legge va indicata?
grazie
Ciao Rosalba è confermato per le sole ristrutturazioni anche per il tutto 2010 e come indicato al punto 5 della CIRCOLARE N.35/E il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Buona navigazione e grazie per aver scelto il nostro Blog…
Scusa “dama”, ma dove avresti letto che la detrazione del 20% sull’acquisto cucine è stata prorogata anche per il 2010? Pregasi dare riferimenti a circolari o normativa con specifico riferimento alla proroga, altrimenti si danno notizie scorrette. Grazie
Salve Giordano, faccio un breve sunto delle varie agevolazioni sulla casa e sugli elettrodomestici.
1) La Finanziaria 2010 proroga fino a tutto il 2012 la possibilita` di usufruire dell`agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie; a ciò, si aggiunge la messa a regime dell`IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, contenuta nella stessa Finanziaria 2010 (art.2, comma 11, legge 191/2009).
2) E’ stata inoltre introdotta nella Finanziaria 2008 (articolo 1 – comma 20) la proroga, fino al 2010, della detrazione d’imposta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (contenuta nell’ art. 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n 296 – Legge finanziaria 2007).
E’ possibile usufruire di una detrazione del 20% dell’importo pagato per il nuovo frigorifero, congelatore (e loro combinazioni) di classe energetica non inferiore ad A+.
Nel costo totale agevolato rientrano anche le spese di trasporto e quelle sostenute per lo smaltimento dall’apparecchiatura sostituita, purché debitamente documentate dal percettore dei corrispettivi.
L’importo massimo detraibile è di 200 euro per ciascun apparecchio. (vedi CIRCOLARE N. 24/E del 27 aprile 2007 dell’Agenzia delle Entrate)
3) Per chi usufruisce della detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita’ immobiliari con inizio a partire dal 1/7/08 (con detrazione calcolata quindi sulle spese sostenute da tale data, per la quale fa fede la data di inizio lavori riportata sulla comunicazione al centro operativo di Pescara), il decreto legge 5/09 ha introdotto delle agevolazioni aggiuntive.
Per questi soggetti infatti e’ prevista una ulteriore detrazione del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica (di classe energetica non inferiore ad A+), apparecchi televisivi e computer, quando gli stessi siano destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Attenzione. Questa agevolazione riguarda gli acquisti effettuati entro il 31/12/2009 e non e’ stata ancora prorogata a quelli del 2010, anche se è al vaglio della commissione finanze una sua proroga.
PER DAMA: penso di averTi salvata. Per come Ti eri sbilanciata, penso che Rosalba aveva ragione ad ****. Confermo che l’acquisto mobili era agevolato per il 2009 come indicato da Dama e che per il 2010 sembra ci sia l’intenzione di reiterare l’agevolazione….ma per adesso è un argomento morto lo scorso 31 dicembre 2009. Buona continuazione.
@ Giordano,salvata da cosa non so,queste materie molto tecniche sono state aggiornate spesso negli ultimi mesi,e lo saranno ancora a breve. La burocrazia italiana e’ unica nel creare una pesante matassa.
Ti voglio ringraziare per seguire il blog,il confronto e’ alla base della cultura.
Pero’ devo avvisarti che ti e’ stata applicata una moderazione per linguaggio improprio.
Ciao e buon lavoro !